Permessi elettorali dei dipendenti 2024: come devono essere gestiti

Nelle prossime date dell’8 e del 9 giugno 2024 si svolgeranno le elezioni europee per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo, le elezioni Regionali in Piemonte e le elezioni amministrative in diversi Comuni.

I soggetti impegnati ai seggi avranno diritto a richiedere i c.d. permessi elettorali.

Per tali lavoratori (a tempo determinato o indeterminato), oltre il diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni, i giorni di assenza dovranno essere considerati, a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.

L’art. 1, legge 29 gennaio 1992, n. 69, statuisce che i predetti lavoratori hanno diritto:

• Al pagamento di specifiche quote retributive, aggiuntive rispetto all’ordinaria retribuzione mensile, a titolo di compensazione economica per i giorni in cui prestano servizio elettorale;

• A riposi compensativialternativi al pagamento aggiuntivo, per igiorni festivio non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Fermo restando eventuali procedure espressamente previste dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, il dipendente nominato presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista, deve, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede:

 • Preavvertire il datore di lavoro della sua assenza, con congruo anticipo, facendo pervenire a quest’ultimo copia della convocazione trasmessa dall’ufficio elettorale competente;

• Alla conclusione delle operazioni elettorali, produrre ilcertificato di presenza al seggiocontenente l’indicazione dell’orario e della giornata di inizio e di fine delle operazioni elettorali.

Ai fini della determinazione della retribuzione da corrispondere ai lavoratori è necessario distinguere il sistema di paga adottato per il rapporto di lavoro: o in misura fissa mensile o a base oraria.

In applicazione della normativa vigente, è possibile affermare, in genere, che:

 • I giorni lavoratividevono essere retribuiti con la normale retribuzione spettante al dipendente, sottoforma di permesso retribuito;

• I giorni festivi o non lavorativi(ad esempio sabato 8 giugno laddove la prestazione lavorativa si svolga dal lunedì al venerdì) daranno diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva pari a 1/26 della retribuzione mensile ovvero a giorni di riposo compensativi.