Il tempo di viaggio dalla sede aziendale ai clienti va retribuito
La Corte di Cassazione con ordinanza 16674 del 17 giugno 2024 ha statuito che è nulla la clausola dell’accordo aziendale che, in riferimento al tempo di viaggio dei tecnici esterni per spostarsi dalla sede aziendale ai clienti, prevede una “franchigia” di 30 minuti non retribuiti.
La clausola in contestazione considerava al di fuori dell’orario di lavoro il tempo impiegato dai tecnici per recarsi presso il cliente, provenendo dalla sede aziendale, e per fare ritorno alla sede medesima, convenzionalmente stabilito in 30 minuti.
Solo il tempo eccedente i 30 minuti giornalieri (15 minuti all’andata e 15 al ritorno) sarebbe stato retribuito.
I dipendenti avevano impugnato l’accordo aziendale davanti al Tribunale, sostenendo che la clausola in esame fosse in contrasto con la norma imperativa dettata dall’art. 1, comma 2, lett. a), Decreto legislativo n. 66/2003.
Articolo, questo, secondo cui è orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività e delle sue funzioni.
La Corte di Cassazione ha dichiarato nulla la clausola dell’accordo aziendale che escludeva dalla retribuzione il tempo di viaggio dei tecnici per i primi 30 minuti giornalieri. Ha stabilito che il tempo di viaggio deve essere considerato come tempo di lavoro retribuito e ha rinviato alla Corte d’Appello per determinare con precisione le differenze retributive dovute utilizzando il sistema di geolocalizzazione aziendale.