Cassazione: nella scissione, società solidalmente responsabili per i debiti contributivi

La Corte di Cassazione con ordinanza 17188 del 21 giugno 2024 afferma che le società

partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni relative ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione.

La Società impugna giudizialmente le cartelle esattoriali con cui le viene intimato il pagamento di contributi e premi rimasti inadempiuti dall’azienda da cui era derivata per scissione.

La Cassazione rileva, che le società che partecipano alla scissione rispondono nei confronti degli enti previdenziali, non entro i limiti del patrimonio netto assegnato o residuo, ma senza limiti ed in solido rispetto alle obbligazioni, relative a periodi d’imposta anteriori all’operazione, che gravavano sulla società scissa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto da INPS e INAI ed afferma la debenza delle somme complessivamente portate dalle cartelle esattoriali opposte.