Fondo attività professionali: contributi INPS e codici di autorizzazione
L’Inps con messaggio 2651 del 19 luglio 2024 rende note le prime indicazioni operative sull’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Le disposizioni normative contenute nel decreto interministeriale del 21 maggio 2024, sono pienamente operative dal 9 luglio 2024.
I principali cambiamenti introdotti sono i seguenti:
• L’articolo 2 del D.I. ha ampliato l’applicazione del Fondo a tutti i datori di lavoro del settore
delle attività professionali che occupano almeno un dipendente. Il requisito precedente, invece, prevedeva più di 3 dipendenti;
• L’articolo 5 del D.I. ha esteso le tutele del Fondo a tutti i lavoratori assunti con contratti di apprendistato e ai lavoratori a domicilio, confermando l’esclusione dei dirigenti.
Alla luce delle novità sopra illustrate, dal 9 luglio 2024, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, nei casi di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa, possono presentare domanda di integrazione salariale per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa.
Pertanto, i datori di lavoro, non essendo più assoggettati alla disciplina del FIS e al relativo obbligo contributivo, a decorrere dalla predetta data devono procedere al versamento del contributo ordinario.
Le nuove aliquote del contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti (esclusi i dirigenti) sono:
• 0,50% per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti;
• 0,80% per i datori di lavoro che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti;
• 1% per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti.
NOTA BENE: due terzi del contributo sono a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.