Nuove modalità di versamento per l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili
Il 5 agosto 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale del 11 giugno 2024. Questo decreto introduce nuove modalità per il versamento del contributo esonerativo per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, come previsto dalla Legge n. 68/1999.
Il decreto abroga e sostituisce il decreto del 10 marzo 2016 e riguarda i lavoratori impiegati in lavorazioni a rischio elevato, definite come quelle con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.
I datori di lavoro devono presentare un’autocertificazione telematica entro 60 giorni dall’obbligo di assunzione, utilizzando la banca dati del collocamento mirato.
L’autocertificazione deve includere informazioni dettagliate su base di computo, numero di lavoratori con disabilità e addetti a lavorazioni rischiose.
Il contributo esonerativo è pari a 39,21 euro per giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto. Il pagamento viene effettuato tramite avvisi generati dalla piattaforma PagoPA. Il primo versamento copre il trimestre di riferimento e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese del trimestre.
I datori di lavoro che già fruiscono dell’esonero devono inviare una nuova autocertificazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, fissata per il 1° ottobre 2024. Tale autocertificazione sarà valida per l’intero trimestre, garantendo continuità con l’esonero precedente.