Per l’impugnativa del licenziamento è sufficiente un documento word allegato ad una PEC
La Corte di Cassazione con ordinanza 18529 del 8 luglio 2024 ha affermato che il requisito della impugnazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, anche mediante invio di una PEC con allegato un file formato word, non essendo necessario l’invio di una copia informatica di un documento analogico ai sensi dell’art.22 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Il lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla società datrice.
La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda e dichiarava la decadenza del ricorrente, sul presupposto che il difensore dello stesso aveva impugnato il recesso, in via stragiudiziale, inoltrando alla società una PEC cui era allegato un file “word” contenente la contestazione del recesso priva della sottoscrizione sia del dipendente che del suo avvocato.
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – ha rilevato, preliminarmente, che l’impugnazione del licenziamento, per legge, può essere proposta con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.