ExtraUE: nulla osta solo se i lavoratori risultano formati all’estero

Il Ministero dell’Interno, con la nota 6 settembre 2024, ha comunicato che le domande di nulla osta al lavoro ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 286/98 (modello di domanda LFE) potranno essere inoltrate telematicamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente solo se, a seguito di verifica, il lavoratore richiesto risulti tra coloro che sono stati formati all’estero nell’ambito degli appositi programmi di formazione.

Diversamente, l’istanza compilata rimarrà nello stato “da inviare” e non potrà essere istruita”.

Sì coglie l’occasione per ricordare che anche per assumere un lavoratore formato all’estero è necessario produrre l’asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati…) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.

Invece non è necessaria la preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro.

Per aggiornamenti clicca qui