Omissione o evasione contributiva: sanzioni più favorevoli per chi regolarizza

L’INAIL, con la circolare n. 31 del 10 ottobre 2024, fornisce indicazioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio a far data dal 1° settembre 2024.

Sanzioni civili per omissioni contributive

In caso di mancato o ritardato pagamento premi rilevabili dalle denunce obbligatorie, occorse a partire dal 1° settembre 2024 si applica il seguente regime:

1) Se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;

2) Negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

In entrambe le ipotesi la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge, tetto già stabilito per le omissioni dalla norma nella formulazione previgente. Nel caso in cui il debitore non provveda spontaneamente al pagamento del premio e si debbano attivare le procedure di riscossione coattiva, la sanzione civile è calcolata fino alla data di iscrizione a ruolo. 

Dopo la consegna dei ruoli all’agente della riscossione, la sanzione o gli interessi di mora sono conteggiati da quest’ultimo.

Dal 1° settembre 2024, se tra la data di pagamento e la data di scadenza prefissata intercorrono non più di centoventi giorni, la sanzione civile è calcolata, in ragione d’anno, applicando il solo tasso ufficiale di riferimento, entro il tetto del 40 per cento dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni civili per evasioni contributive

L’evasione contributiva consiste nell’inadempienza consistente nel mancato o ritardato pagamento del premio connesso a denunce obbligatorie non presentate o non conformi al vero.

Il regime sanzionatorio per l’evasione contributiva comporta l’applicazione di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, con il tetto del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia spontanea.

In questa fattispecie continua ad applicarsi, in luogo della sanzione per evasione, la sanzione civile prevista per le omissioni contributive, pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Il predetto regime si applica anche in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi e premi, a condizione che il versamento avvenga in unica soluzione entro novanta giorni dalla denuncia. In questo caso si applica, in luogo della sanzione per evasione, una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

In entrambe le ipotesi di pagamento, entro trenta o novanta giorni, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.