Licenziato il dipendente che fornisce all’azienda un report falso sul lavoro fuori sede

La Corte di Cassazione con ordinanza 26765 del 15 ottobre 2024 afferma che è legittimo il licenziamento del dipendente che fornisce alla società datrice resoconti falsificati rispetto all’attività svolta fuori dalla sede aziendale.

Il lavoratore, informatore farmaceutico, impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli perché, all’esito di un pedinamento svolto da un’agenzia di investigazione, era emerso che aveva intrattenuto contatti personali con medici in numero di gran lunga inferiore a quello indicato nel rapporto mensile inviato alla società datrice.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che le prove raccolte dimostravano l’esistenza dei fatti posti alla base della misura espulsiva.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la falsa attestazione di attività lavorativa svolta all’esterno della sede aziendale integra la giusta causa di recesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’informatore farmaceutico, ritenendo legittima la sanzione espulsiva inflittagli.