Lavoro notturno e festivo: istituito il codice tributo compensare il trattamento integrativo

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26 del 20 maggio 2024, ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi di cui all’art. 1, commi da 21 a 25, della L. 213/2023.

Come noto, la citata L. 213/2023 (L. di Bilancio 2024) riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 e alle condizioni ivi indicate, un trattamento integrativo speciale, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

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Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del predetto trattamento integrativo speciale.

Premesso quanto sopra, per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito di imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, è stato ridenominato il seguente codice tributo: “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.