Malattia dei marittimi: indennità di preavviso esclusa dalla retribuzione teorica

L’INPS, con il messaggio n. 3456 del 18 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta trasmissione dei flussi Uniemens in caso di malattia per i lavoratori marittimi, con particolare riferimento all’esposizione tra l’elemento “retribuzione teorica”, utilizzato per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera, e l’elemento “retribuzione imponibile”.

Innanzi tutto, per ciò che concerne la valorizzazione dell’elemento imponibile, l’Istituto ricorda che l’esposizione dello stesso del mese di riferimento è effettuata applicando il principio di competenza, con imputazione, al lordo, dei redditi maturati nel medesimo mese. Eccezioni al citato principio sono soltanto:

– Le gratificazioni annuali e periodiche;

– Iconguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo;

– I premi di produzione.

Per le suddette voci si applica il principio di cassa e, pertanto, la relativa esposizione è consentita nel flusso Uniemens del mese di effettiva corresponsione e con imputazione al medesimo mese.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono escluse l’indennità sostitutiva del preavviso, gli importi dovuti per ferie e festività non godute e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.