Licenziamento disciplinare per vendita di biglietti non contabilizzati
La Corte di Cassazione con ordinanza 31579 del 9 dicembre 2024 ha statuito che la produzione e vendita di biglietti di viaggio senza contabilizzarli comporta il licenziamento del dipendente dell’azienda di trasporti.
Al centro della vicenda vi era la contestazione disciplinare di aver prodotto e venduto biglietti di viaggio senza contabilizzarli, arrecando un danno economico all’azienda.
La Corte d’Appello ha valutato la condotta del lavoratore come particolarmente grave, basandosi su una serie di elementi probatori raccolti durante il primo grado di giudizio, tra cui documenti, testimonianze e una consulenza tecnica d’ufficio.
Il lavoratore ha impugnato la sentenza di secondo grado, proponendo ricorso per Cassazione.
La Corte di Cassazione ha pertanto statuito la legittimità del licenziamento del dipendente