Il direttore dei lavori responsabile dei difetti di costruzione per mancata sorveglianza

Con l’ordinanza n. 27045 del 18 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che il direttore dei lavori è responsabile dei vizi di costruzione se non vigila adeguatamente sull’esecuzione dell’opera, in particolare quando non si accerta che i lavori rispettino il progetto e le regole della tecnica.

Nel caso specifico, si trattava di un immobile che presentava infiltrazioni dovute a difetti nel posizionamento delle tegole sul tetto, problema che ha portato alla condanna del professionista coinvolto.

Inizialmente, la Corte d’appello aveva dato ragione al professionista, ordinando al committente di restituire oltre 14 mila euro e altre spese sostenute per la consulenza tecnica d’ufficio.

Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del committente e riconoscendo la responsabilità del direttore dei lavori.

Secondo la Corte, il direttore dei lavori ha l’obbligo di vigilare che l’opera venga realizzata in conformità con il progetto e il capitolato d’appalto, e che rispetti le regole della tecnica.

Questo significa che il professionista deve accertarsi che ogni fase dei lavori sia eseguita correttamente e adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare difetti di costruzione.