Mancata erogazione del FIS e responsabilità del datore

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 19863 del 18 luglio 2024 afferma che, qualora l’integrazione salariale sia mancata per fatto addebitabile al datore di lavoro, questi non è liberato dall’obbligo retributivo in misura corrispondente all’integrazione salariale perduta.

Alcuni lavoratori ricorrono giudizialmente per chiedere la condanna dell’azienda datrice (in solido con la cessionaria della stessa) al pagamento del FIS non corrisposto dall’INPS.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che seppur l’obbligazione derivante dall’ammissione al FIS abbia natura previdenziale, il datore non è esonerato dai suoi obblighi in caso di mancata erogazione dell’integrazione salariale da parte dell’INPS.

Invero, continua la sentenza, la somma da erogare ai dipendenti in caso di mancato pagamento del FIS ha natura risarcitoria.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, il datore di lavoro non può esimersi dal proprio obbligo retributivo in caso di mancato intervento dell’INPS, dovendo garantire ai lavoratori una somma equivalente all’integrazione salariale non percepita.