False informazioni a INL: punita solo la condotta dolosa
La Corte di Cassazione con sentenza 39659 del 29 ottobre ha chiarito che non è sufficiente, ai fini dell’affermazione di responsabilità, un atteggiamento di negligenza, seppur grave, nel recupero delle notizie da fornire all’organo ispettivo richiedente, quando la contestazione formulata dal pubblico Ministero presupponga che le notizie siano state invece fornite e che lo siano state, “scientemente”, in forma errata ed incompleta.
La vicenda ha ad oggetto il ricorso presentato da un imputato, direttore del punto vendita di una spa, condannato in primo grado per aver fornito, secondo l’accusa, informazioni inesatte e incomplete in risposta a una richiesta dell’Ispettorato del Lavoro, in violazione dell’art. 4, comma 7, Legge n. 628/1961.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la tesi difensiva, rilevando che la condotta dell’imputato doveva essere valutata in termini di dolo intenzionale, come richiesto dall’accusa. La Cassazione ha annullato la sentenza di primo grado e rinviato a un nuovo giudice per un riesame.