Appalti e sicurezza: la Cassazione ribadisce la responsabilità del datore di lavoro anche in presenza di altre figure garanti
Con la sentenza n. 41172 del 8 novembre 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta in un caso di omicidio colposo derivante da un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere edile.
L’incidente, causato dal crollo di una parete non adeguatamente puntellata, ha portato al decesso di un operaio, evidenziando gravi carenze nella gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.
L’incidente risale al 2013, durante i lavori di ristrutturazione di un immobile.
Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice non aveva predisposto un piano operativo di sicurezza (POS), né adottato misure per il consolidamento del terreno o per il coordinamento con l’impresa subappaltatrice.
La Corte di Appello di Palermo aveva già confermato la condanna del datore di lavoro a un anno di reclusione per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, ritenendolo responsabile dell’infortunio.
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: i doveri del committente in materia di sicurezza non annullano la posizione di garanzia del datore di lavoro.
Anche in presenza di altre figure titolari di obblighi di sicurezza, come il coordinatore per la sicurezza, il datore di lavoro rimane responsabile per intero fino a quando persista il rapporto di lavoro con i dipendenti.