Il costo dei distacchi dal 1 Gennaio 2025 sarà soggetto ad Iva

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024, il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” (c.d. “Decreto Salva-infrazioni”).

Tale decreto all’art.16-ter, rende definitivo, con effetto dal 1° gennaio 2025, il regime di imponibilità ad IVA dei prestiti e distacchi di personale, anche se effettuati a fronte del mero rimborso del costo dei lavoratori distaccati, disponendo altresì l’abrogazione dell’art. 8 co. 35 della legge 67/1988.

Viene così recepito dall’ordinamento italiano l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE nella Sentenza 11 marzo 2020, n. C-94/19, successivamente avvalorato anche dalla Corte di Cassazione, in base al quale il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi di natura sinallagmatica, da considerarsi “onerosa” anche qualora l’impresa distaccataria si limiti a rimborsare alla distaccante il costo del personale medesimo, senza alcun corrispettivo aggiuntivo.

In particolare il sopra citato art.16-ter prevede quindi l’abrogazione totale dell’art.8, co.35, della legge 67/1988, con effetto per i prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, aggiungendo inoltre una “clausola di salvaguardia” che fa comunque salvi i comportamenti adottati sino a tale data dai contribuenti (sia se questi si siano attestati sulle conclusioni della Corte UE,

assoggettando ad IVA tali prestazioni, sia se, invece, abbiano considerato le stesse non imponibili ad IVA, in virtù della norma ora abrogata).

Per la Corte Ue, in linea generale, il distacco del personale configura una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, ricorrendo il requisito di onerosità dell’operazione ed essendo presente “un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto”.

In tale sede, è stata demandata al giudice del rinvio la valutazione se il pagamento delle somme da parte della società distaccataria configuri un effettivo corrispettivo riferito all’avvenuto distacco del personale e se il pagamento di tale somma sia una condizione affinché il distacco sia posto in essere. In quel caso si dovrebbe concludere che sussista un “nesso diretto” tra le due controprestazioni.

A seguito della decisione unionale, si sono succedute diverse pronunce di legittimità aventi ad oggetto il medesimo argomento.

In particolare, con le ordinanze di Cassazione nn. 5601, 5609 e 5615 del 2 marzo 2021 (e, da ultimo, n. 22700 del 12 agosto 2024), è stato disapplicato l’art. 8 comma 35 della L. 67/88, affermando che sarebbe sufficiente accertare che esista il “nesso diretto tra le due prestazioni ai fini del reciproco condizionamento,

vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa”.

La Cassazione, in tale sede, non sembra avere tenuto conto dei principi unionali di certezza del diritto in merito all’efficacia delle sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia: esse, infatti, non dovrebbero avere effetto diretto nei confronti dei soggetti passivi, prima che vi sia una modifica della legislazione nazionale.

In quest’ottica appare giustificarsi la previsione della nuova disposizione, secondo cui la decorrenza è differita ai distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

Come indicato anche nel dossier del Senato, in ossequio al principio del legittimo affidamento, sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata: “sia nel caso in cui abbiano applicato l’IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea; sia nel caso in cui non abbiano applicato l’IVA in base alla normativa interna al tempo vigente”. 

Come precisa la Relazione illustrativa, però, la salvaguardia ivi prevista “non pregiudica gli accertamenti divenuti definitivi”.

Gli effetti della modifica normativa si riverberano, in primo luogo, sul diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo distaccatario. La spettanza della detrazione IVA, anche per la quota non eccedente il “mark up” del distacco, era infatti divenuta oggetto di controversie con l’Amministrazione finanziaria.

Il legislatore intende intervenire sul presupposto oggettivo delle prestazioni in esame. Esaminando, invece, la territorialità IVA, le prestazioni B2B rese a soggetti non stabiliti in Italia rimarrebbero estranee al campo di applicazione dell’imposta. Non è, difatti, integrato il presupposto territoriale, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72, per le prestazioni “generiche”, tra cui rientrano anche distacchi e prestiti di personale (sussiste una deroga per le sole operazioni B2C ex art. 7-septies lett. e) del DPR 633/72).

In conseguenza di ciò, però, a differenza di quanto accade ad oggi, potrebbe essere riconosciuto il diritto al rimborso annuale ai sensi dell’art. 30 comma 3 lett. d) del DPR 633/72, poiché riferito ai soggetti passivi che effettuano in prevalenza “operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies”.

Per i contratti stipulati, o rinnovati, dal 1° gennaio 2025, quindi, le somme corrisposte dalla distaccataria per avvalersi delle prestazioni del personale dell’impresa distaccante (anche se pari al costo del dipendente medesimo sostenuto da quest’ultima) saranno imponibili ad IVA(con aliquota ordinaria al 22%).

Di contro, le somme dovute in base ad accordi conclusi precedentemente (salva l’ipotesi in cui siano interventi accertamenti definitivi) e comunque entro il prossimo 31 dicembre 2024, potranno continuare ad essere considerate irrilevanti ai fini IVA.

Per quanto concerne le materie del diritto del lavoro e della previdenza sono inoltre da segnalare le seguenti disposizioni previste dal decreto in oggetto.

Lavoro stagionale ( art. 9 ) – E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 350€ a 5.500 € per il datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del lavoratore straniero alloggi privi di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore. 

La Legge dispone che il canone superiore ad un terzo della retribuzione è da ritenersi sempre eccessivo. Tale previsione si è resa necessaria a causa del recepimento non pienamente conforme della direttiva 2014/36/UE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali.

Contratto a termine e indennità risarcitoria ( art. 11 ) – Resta sostanzialmente invariato anche l’articolo 11 che, a fronte della procedura di infrazione n. 2014/4231, modifica la disciplina relativa al computo dell’indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale. 

Si ricorda che la norma consente al prestatore di ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno. La nuova norma, inoltre, abroga la disposizione che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di

risarcimento laddove i CCNL prevedano l’assunzione di lavoratori, già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.