È valido il licenziamento se comunicato solo alla PEC dell’avvocato?

Con la sentenza 7480 del 20 marzo 2025 la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento disciplinare notificato solo alla PEC dell’avvocato, nell’ipotesi in cui il dipendente abbia eletto il proprio domicilio presso il legale durante il procedimento disciplinare sfociato, poi, nel recesso.

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli, deducendo – tra le altre cose – la nullità dello stesso per non essergli stato comunicato direttamente.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo valida la comunicazione del recesso inviata alla PEC del difensore del ricorrente ove il medesimo, nel procedimento disciplinare, aveva eletto domicilio.

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva che, laddove il dipendente abbia eletto il proprio domicilio per il procedimento disciplinare presso un avvocato, è valida la notificazione del recesso esclusivamente al medesimo legale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.