Bonus Natale: aspetti normativi e operativi
Nel corso del presente contributo sarà approfondito il tema del c.d. bonus Natale, introdotto dall’articolo 2 bis, D.L. 113/2024, convertito con modificazioni in L. 143/2024, anche alla luce
delle novelle recentemente apportate dall’articolo 2, D.L. 167/2024.
Verrà, in prima battuta, esaminato l’impianto normativo di partenza, per poi analizzare la novella introdotta dal D.L. 167/2024, che ha sensibilmente esteso la platea dei potenziali beneficiari.
L’articolo 2-bis, D.L. 113/2024, convertito con modificazioni in L. 143/2024, prevede l’introduzione del c.d. bonus Natale, che si sostanzia in un’indennità (d’importo pari a 100 euro, da
riparametrare in ragione di anno, come si vedrà in seguito) che sarà corrisposta nei confronti degli aventi diritto in concomitanza dell’erogazione della tredicesima mensilità.
La possibilità di avere accesso al bonus Natale soggiace, anzitutto, al possesso di determinati requisiti soggettivi.
Anzitutto, tale indennità è rivolta ai lavoratori dipendenti.
Gli altri requisiti sono: conseguimento di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; presenza di almeno un figlio (anche nato al di fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affidato) che sia fiscalmente a carico, sussistenza di un’imposta lorda (determinata sui redditi da lavoro
dipendente) e con esclusione di quelli derivanti da pensione.
Con la novella apportata dall’articolo 2 D.L. 167/2024, viene espunta la necessaria presenza anche
del coniuge nel carico familiare ai fini del riconoscimento del bonus.
In base all’attuale assunto della norma non è, quindi, più necessario che il coniuge risulti a carico del lavoratore che intende beneficiare del bonus.
Come chiarito dalla stessa circolare 22/24, tale previsione porta con sé una sensibile estensione della platea dei potenziali beneficiari del c.d. bonus Natale.
Altro aspetto dirimente ai fini della valutazione circa la spettanza del bonus Natale è connesso al
rispetto del requisito reddituale, che non può eccedere la soglia di 28.000 euro.
La circolare n. 19/E/2024 precisa che, ai fini del raggiungimento della soglia di 28.000 euro, si
deve tenere anche conto, tra gli altri: dei redditi assoggettati a cedolare secca; dei redditi soggetti a imposta sostitutiva in ragione di applicazione del regime forfettario nei confronti di chi esercita attività d’impresa, di arti e professioni; delle somme elargite a titolo di mance, dai clienti ai lavoratori del settore privato, in strutture ricettive e pubblici esercizi adibiti a somministrazione di bevande e alimenti e soggette a imposta sostitutiva.
L’importo di 100 euro deve anche intendersi quale somma massima percepibile in ragione dell’indennità in trattazione, anche in presenza di una pluralità di rapporti nel medesimo anno d’imposta.
In questo senso, laddove nei medesimi periodi fossero presenti rapporti coincidenti, le giornate di spettanza di detrazione non si sommano, ma si sovrappongono (e vengono, quindi, computate una sola volta).
Analizziamo ora le modalità operative che devono essere seguite dal datore di lavoro e dal lavoratore ai fini del conseguimento del suddetto bonus.
I lavoratori, sono chiamati a fornire ai propri datori tutte le informazioni utili a dimostrare il diritto
al bonus.
La dichiarazione, da redigere, in modalità di autocertificazione, deve contenere tutte le informazioni
utili che il sostituto deve conoscere per poter riconoscere il bonus, quali:
-Codice fiscale dei figli fiscalmente a carico;
-Complessiva situazione familiare (anche in ordine all’eventuale ricorrere della fattispecie di c.d.
nucleo monogenitoriale);
-Tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione del bonus, quali giorni di detrazione, eventuale presenza di altri rapporti, soglia reddituale ed eventuali somme percepite da altri sostituti.
Laddove dovesse emergere, in fase di conguaglio di fine anno, la sopravvenuta caducazione del diritto alla fruizione del bonus Natale, ovvero una sua rideterminazione al ribasso, il datore di
lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, provvederà alla trattenuta di quanto in precedenza indebitamente riconosciuto.
Le somme riconosciute a titolo di bonus ai lavoratori, sono recuperate (in compensazione nel primo caso), ovvero riversate (nel secondo) dal datore di lavoro – in qualità di sostituto d’imposta – tramite modello F24.
La regolazione del bonus potrà anche avvenire tramite la presentazione della dichiarazione dei
redditi nel corso dell’anno 2025 e riferita all’annualità fiscale 2024.
Ciò potrà avvenire, anzitutto, a credito, per coloro che, ad esempio, siano stati impossibiliti a fruirne in costanza di rapporto (come, ad esempio, i lavoratori domestici, in quanto il datore di lavoro non può, in questo caso, fungere da sostituto), così come in tutte le ulteriori fattispecie di assenza,
ovvero parziale erogazione