Licenziato il lavoratore che abusa della fiducia del datore
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 30613 del 28 novembre 2024 afferma che è legittimo il licenziamento irrogato al dipendente che, abusando della fiducia riconosciutagli dal datore, utilizza dei sotterfugi per non recarsi al lavoro.
Il dipendente, responsabile di un punto vendita della società datrice, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver ritardato la ripresa del lavoro dopo la pausa pranzo e per non essersi presentato in servizio, senza preavviso, il giorno successivo.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che i comportamenti del ricorrente integrassero una grave violazione dei suoi obblighi.
La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva che, nel caso di specie, l’infrazione disciplinare contestata al dipendente non consisteva nell’assenza ingiustificata dal lavoro, bensì nella natura truffaldina della condotta posta in essere al fine di non presentarsi in servizio.
Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, a fronte dell’assenza di qualunque scrupolo per le esigenze aziendali mostrato dal prestatore, il licenziamento dello stesso appare legittimo.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente.