Tutela assicurativa degli studenti: erogazione prestazioni sanitarie
L’Inail ha pubblicato, in data 5 dicembre 2024, l’istruzione operativa del 20 novembre 2024 con la quale risponde ad alcuni quesiti in ordine alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all’evento lesivo.
L’Istituto assicuratore è tenuto a prestare all’assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 (riguardante la facoltà dell’Inail di ridurre di 1/3 l’indennità per inabilità temporanea in caso di ricovero in un istituto di cura, esclusi gli assicurati con coniuge o figli) e 88 (riguardante la facoltà dell’Inail di disporre il ricovero dell’infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura), le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la
durata dell’inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrono al recupero della capacità lavorativa.
Si tratta, peraltro, di una situazione che non riguarda solo gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore (riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca.