Servizi ambientali: prestazioni integrative alla NASpI

L’Inps con il messaggio 1281 del 28 marzo 2024, fornisce le prime indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle prestazioni integrative della NASpI erogate dal Fondo bilaterale di solidarietà nel settore dei servizi ambientali.

Il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito nel settore dei servizi ambientali prevede l’erogazione di una prestazione integrativa in termini di importo o durata, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà i cui decreti istitutivi prevedono l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo.

I datori di lavoro possono presentare la domanda esclusivamente in via telematica:

 • Al Comitato amministratore del Fondo attraverso la Struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo, nel caso in cui il datore di lavoro abbia adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva, come definito nella circolare n. 80 del 25 giugno 2014;

• Alla Struttura territoriale dell’INPS presso cui è situata la sede principale dell’azienda.