Cassazione: obblighi informativi sui rischi dei telefoni cellulari
La conformità tecnica e la marcatura CE non esauriscono gli obblighi del produttore di telefoni cellulari.
In presenza di rischi non immediatamente percepibili, anche solo plausibili, devono essere fornite informazioni chiare e adeguate.
Così l’ordinanza 24015 del 24 luglio 2026.Una consumatrice contestava l’assenza di informazioni chiare sui rischi potenziali derivanti dalle radiofrequenze emesse da un telefono cellulare e sulle cautele utili a ridurre l’esposizione.
Nel giudizio si discuteva se il rispetto degli standard tecnici e la presenza della marcatura CE fossero sufficienti a escludere ulteriori obblighi informativi. Un ulteriore profilo riguardava la possibilità di qualificare come difetto del prodotto anche l’assenza di avvertenze relative a rischi non immediatamente percepibili.
La conformità tecnica non esaurisce gli obblighi del produttore. Il giudice deve valutare l’adeguatezza delle informazioni, l’incidenza dell’omissione sulle scelte del consumatore e l’applicabilità di tutele risarcitorie, preventive o inibitorie. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Bologna.






