Tribunale di Catanzaro: illegittima la clausola di gradimento del committente sui dipendenti dell’appaltatore

Il Tribunale di Catanzaro con sentenza 1028 del 10 dicembre 2024 afferma che è illegittimo il contratto di appalto contenente una clausola con cui il committente obbliga l’appaltatore a sostituire il proprio personale ritenuto inidoneo.

I lavoratori ricorrevano giudizialmente per chiedere l’accertamento dell’illegittimità dei contratti di appalto cui erano adibiti e la, conseguente, sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della committente.

A fondamento della predetta domanda, i medesimi deducono che tra le varie clausole contenute nelcontratto di appalto ve ne era anche una in virtù della quale la committente manteneva un controllo e un potere di veto sul personale utilizzato nell’esecuzione del servizio.

Il Tribunale di Catanzaro rileva, preliminarmente, che la presenza di una clausola con cui il committente obbliga l’appaltatore a sostituire il personale ritenuto inidoneo rende illegittimo il contratto di appalto.

Invero, per la sentenza, una tale previsione integra l’esercizio, di fatto, del potere disciplinare sui dipendenti dell’appaltatore da parte del committente.

Su tali presupposti, il Tribunale di Catanzaro – ritenendo illegittimo il contratto di appalto – accoglie il ricorso dei lavoratori.