Cassazione: illegittima la cessione del ramo che non può operare autonomamente sul mercato
Con l’ordinanza 23844 del 25 agosto 2025 la Cassazione afferma che il ramo d’azienda, per poter essere ceduto, deve rispettare la nozione di impresa e, pertanto, deve avere quell’autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento dell’attività imprenditoriale sul mercato, non solo verso la cedente, ma anche verso terzi.
I lavoratori impugnano giudizialmente il trasferimento del ramo d’azienda cui erano adibiti.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo infondate le doglianze dei ricorrenti circa l’insussistenza dell’autonomia del ramo ceduto ed il difetto di preesistenza dello stesso rispetto alla cessione.
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che elemento costitutivo della cessione è rappresentato dall’autonoma funzionale del ramo ceduto.
In altre parole, secondo i Giudici di legittimità, il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall’eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria.
Difettando tale requisito nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dai lavoratori e dichiara illegittima l’impugnata cessione del ramo d’azienda cui gli stessi erano adibito.






