FIS, CIG e Fondi di solidarietà: calcolo riduzione aliquota contributiva
L’INPS, con la circolare n. 5 del 20 gennaio 2025, spiega come applicare la riduzione della aliquota del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento dei Fondi di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Fondo di integrazione salariale (FIS)
E’ prevista una riduzione del contributo ordinario, per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 in misura pari al 40% della citata aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Fondo di solidarietà bilaterale
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è prevista una riduzione in misura pari al 40% dell’aliquota dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD)
I datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale sono tenuti a versare un contributo addizionale in misura pari al:
A) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
B) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
C) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.