Il CCNL può prevedere un diverso comporto in caso di malattia professionale
La Corte di Cassazione afferma con ordinanza 463 del 9 gennaio 2025 che le norme collettive possono escludere dal computo del periodo di comporto le assenze dovute a infortuni o malattie professionali, così da non porre a carico del dipendente le conseguenze pregiudizievoli subite a causa dell’attività lavorativa espletata.
Una lavoratrice impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto, a fronte delle assenze dal servizio causate dall’insorgenza di una malattia professionale.
La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, non avendo la società datrice considerato che il CCNL applicato al rapporto, in caso di malattia professionale, prevedeva la conservazione del posto per un periodo pari a quello di percezione della relativa indennità dall’INAIL.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la contrattazione collettiva, ai fini della conservazione del posto, può prevedere che vengano escluse dal computo del comporto le assenze per malattia causate da infortuni o malattie professionali.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità dell’impugnato recesso.