Cassazione: permesso legge 104 legittimo anche per attività accessorie all’assistenza
La Corte di Cassazione con ordinanza 1227 del 17 gennaio 2025 afferma che non si integra un abuso del diritto nell’ipotesi in cui il lavoratore, durante la fruizione del permesso ex lege 104, ponga in essere attività accessorie all’assistenza del disabile intesa in senso stretto.
Un lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli per uso distorto dei permessi giornalieri per assistenza al suocero disabile ex lege n. 104/1992.
La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, ritenendo computabili nell’assistenza anche le attività accessorie (ad esempio acquisto di medicinali) ed il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi presso l’abitazione dell’assistito e per fare rientro presso la propria.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la fruizione del permesso deve essere finalizzata non soltanto all’esecuzione delle prestazioni di assistenza diretta alla persona disabile, ma anche all’espletamento di tutte le attività complementari ed accessorie, comunque necessarie per rendere l’assistenza fruttuosa ed utile.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità dell’impugnato recesso.