Contratti di solidarietà: recupero dell’esonero contributivo

L’INPS, nella circolare n. 66 del 2024, fornisce ulteriori istruzioni utili alle aziende che devono recuperare la riduzione contributiva spettante per l’anno 2022 alle imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Il beneficio contributivo è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive. Tuttavia esso è cumulabile con l’esonero contributivo, denominato “Decontribuzione Sud”.