Procedure concorsuali ed esonero contributo addizionale
L’INPS, con il messaggio n. 283 del 24 gennaio 2025, ha precisato che in caso di fallimento o liquidazione giudiziale con autorizzazione all’esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta limitatamente alla durata dello stesso.
Più precisamente, il versamento del contributo addizionale in caso di ricorso alla CIGS, prevede che tale contributo non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa.
Ne deriva che in caso di concordato preventivo con continuazione dell’attività, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale viene meno dal momento in cui interviene il provvedimento di omologa in quanto, per effetto dell’omologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda.
Invece, in caso di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale torna a essere dovuto una volta intervenuta l’omologa del piano di ristrutturazione, tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo; mentre in caso di liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta a partire dal provvedimento che la ordina, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa, fino alla chiusura della procedura.
Infine, in caso di amministrazione straordinaria, l’esonero dal versamento del contributo addizionale è riconosciuto dalla dichiarazione dello stato di insolvenza fino al termine, per la
realizzazione, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, del “programma di cessione dei complessi aziendali” o del “programma di cessione dei complessi di beni e contratti” (non superiore a un anno) o del “programma di ristrutturazione” (non superiore a due anni), fatte salve le eventuali discipline speciali, derogatorie alla disciplina ordinaria.