Scarso rendimento nel contesto lavorativo: ordinanza Corte di Cassazione 

La Corte di Cassazione con ordinanza 10640 del 19 aprile 2024 ha ribadito l’importanza di una valutazione oggettiva e documentata del rendimento, sottolineando che il licenziamento per scarso rendimento deve essere supportato da prove incontrovertibili di una performance costantemente inferiore alle aspettative, nonostante il supporto adeguato offerto dal datore di lavoro.

Il lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatogli a causa delle sue numerose assenze per malattia che avevano inciso negativamente sull’organizzazione aziendale e sui livelli di produzione del settore cui il predetto era stato assegnato.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che laddove siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e la professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento da detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione. In tale circostanza, è possibile procedere con l’avvio di un procedimento disciplinare che può concludersi con il recesso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.