Ricorsi su premi INAIL: procedura rinnovata

L’INAIL, nella circolare n. 4 del 29 gennaio 2025, modifica il regolamento concernente i ricorsi contro l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla luce delle novità introdotte dal Collegato Lavoro a decorrere dal 12 gennaio 2025.

Nuova procedura

I ricorsi pendenti alla data del 12 gennaio 2025 continuano a essere decisi dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL. I ricorsi pendenti a tale data sono decisi dagli organi competenti

secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

I ricorsi devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti.

Solo in caso di prolungata indisponibilità dei servizi, il ricorso può essere presentato tramite PEC alla struttura Inail competente, sempre che l’interruzione del servizio sia confermata dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale.

Per quanto riguarda il termine di trenta giorni previsto per la proposizione dei ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi, come già chiarito nella circolare Inail 11 febbraio 2002, n. 9,

l’efficacia sospensiva non è configurabile qualora il ricorso sia tardivo, vale a dire sia proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dal regolamento.

I termini entro cui le decisioni dei ricorsi devono essere notificate ai ricorrenti sono pari a 180 e 120 giorni dalla data di presentazione dei ricorsi previsti senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti. Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.