Locali chiusi sotterranei: invio e rettifica della comunicazione preventiva

Nella nota n. 811 del 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro detta le modalità applicative della novità introdotta dal Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) per la trasmissione a mezzo PEC della comunicazione preventiva che consente l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi.

Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali.

I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione.

Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

Comunicazione di utilizzo

La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione.

La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili.