Repechage: non è obbligatoria la ricollocazione in mansioni

La Cassazione con ordinanza 1364 del 20 gennaio 2025 afferma che, in caso di licenziamento per g.m.o., il datore, per assolvere l’obbligo di repechage, è tenuto solo a dimostrare l’inesistenza di posizioni vacanti compatibili con le mansioni del lavoratore, senza obbligo di estendere la ricerca ad altre funzioni non strettamente correlate.

Un dipendente impugnava giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli per soppressione del posto di lavoro cui era adibito.

La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda, ritenendo provato l’assolvimento dell’obbligo di repechage da parte della società, a fronte di una valutazione effettuata su posizioni disponibili simili a quella del ricorrente.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in ipotesi di licenziamento per g.m.o., il datore non è tenuto a creare nuove posizioni o a modificare l’organizzazione aziendale per conservare il posto al lavoratore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità dell’impugnato recesso anche con riferimento all’assolvimento dell’obbligo di repechage.