Contratti stagionali per CCNL: quando è dovuto il contributo addizionale

Nel messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, l’INPS torna ad intervenire rispetto ai casi di non applicazione del contributo addizionale NASpI per precisare che l’esonero, oltre a trovare

applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.