Assegno di Inclusione: attribuzione d’ufficio dei carichi di cura
L’INPS, con il messaggio n. 592 del 17 febbraio 2025, fornisce indicazioni sulle nuove modalità di gestione relative all’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura ai fini dell’Assegno di inclusione.
Ai fini della determinazione della soglia di reddito richiesta per l’accesso all’ADI e del successivo calcolo del beneficio economico, è prevista l’attribuzione del parametro della scala di equivalenza di 0,40 al componente maggiorenne del nucleo familiare beneficiario dell’ADI che abbia carichi di cura in presenza nel nucleo familiare di soggetti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza.
In fase di prima attuazione della misura, nel modello di domanda è stata prevista l’indicazione del componente (non più di uno per nucleo familiare) cui attribuire il carico di cura, anche al fine di effettuare i relativi controlli con riguardo all’ulteriore componente familiare che viene inserito nella scala di equivalenza.
Nel modello “ADI-Com esteso” è stata altresì prevista, successivamente alla presentazione della domanda, la possibilità di indicare il soggetto cui attribuire il carico di cura, se non indicato in domanda, o di indicare un soggetto diverso da quello indicato inizialmente.
In fase di analisi multidimensionale del nucleo familiare, i servizi sociali possono confermare il carico di cura al soggetto cui è stato attribuito d’ufficio, o modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.