La Cassazione su indennità estero e relativa tassazione
La Corte di Cassazione con ordinanza 3200 del 8 febbraio 2025 ha chiarito che la qualificazione di un emolumento come “indennità estero” spetta al giudice di merito, il quale deve valutarne la natura caso per caso, considerando le pattuizioni tra le parti.
La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte riguardava la tassazione di un emolumento denominato “elemento da assorbire” percepito da un lavoratore dipendente italiano assegnato all’estero nel periodo d’imposta 2008-2011.
Il contribuente aveva impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, la quale, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto che tale emolumento avesse natura retributiva e dovesse quindi essere assoggettato all’IRPEF.
Il ricorrente sosteneva, invece, che l’importo percepito fosse una somma avente carattere indennitario, destinata a compensare il disagio derivante dall’assegnazione all’estero e quindi esclusa dalla base imponibile per effetto dell’articolo 51, comma 8-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
La Corte ha stabilito che, nel valutare la computabilità di un emolumento ai fini della determinazione della retribuzione convenzionale, è necessario distinguere tra compensi aventi natura retributiva e somme corrisposte per compensare il disagio derivante dall’assegnazione all’estero.