Cassazione: viola l’obbligo di fedeltà il dipendente che esercita altra attività
La Corte di Cassazione con ordinanza 3405 del 10 febbraio 2025 afferma che il dipendente è chiamato a mantenere una condotta leale con gli interessi dell’azienda e deve evitare qualsiasi comportamento, anche extra-lavorativo, che ingeneri un conflitto con gli obiettivi e l’organizzazione aziendale.
Un lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli perché, all’esito di una ordinanza di custodia cautelare per il reato di favoreggiamento ad associazioni mafiose, era emerso che lo stesso svolgeva un’attività imprenditoriale, in parte concorrente con quella della società datrice, senza l’autorizzazione di quest’ultima.
La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda, ritenendo legittimo il recesso anche solo per la violazione del codice etico della società che imponeva ad ogni dipendente di richiedere l’autorizzazione aziendale per qualsiasi attività economica o collaborazione con terzi soggetti.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 c.c., dovendosi integrare con i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità dell’impugnato recesso.