Cassazione: il titolare dell’assegno d’invalidità ha diritto alla NASPI
La Corte di Cassazione con ordinanza 4724 del 23 febbraio 2025 afferma che deve escludersi che l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità NASPI siano qualificabili quali obbligazioni alternative e, come tali, non cumulabili.
Il titolare di pensione di invalidità impugnava giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS rigettava la sua richiesta di NASPI.
La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, ritenendo che l’opzione di scelta obbligatoria tra le due diverse prestazioni fosse prevista solo per il diverso caso del lavoratore invalido che presenta domanda di indennità di mobilità.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la legge prevede una decadenza del lavoratore dalla fruizione della NASPI solo nel caso in cui, in pendenza del trattamento di disoccupazione, il medesimo acquisisca anche il diritto all’assegno ordinario di invalidità.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’INPS, confermando il diritto del percettore di pensione di invalidità civile a vedersi riconosciuta la NAPSI