Registrazioni tra colleghi: lecite per difendersi in giudizio
La Corte di Cassazione con ordinanza 5844 del 5 marzo 2025 ha chiarito che la registrazione di una conversazione tra colleghi, effettuata senza il consenso degli interessati, non costituisce una violazione illecita del diritto alla riservatezza se risulta necessaria per l’esercizio legittimo del diritto di difesa in giudizio.
Una dottoressa era stata accusata di aver adottato un comportamento scorretto, contrario ai doveri di rispetto reciproco e fiducia tra colleghi, per aver registrato, senza autorizzazione, una conversazione privata avvenuta sul luogo di lavoro.
La registrazione, effettuata senza consenso, era stata considerata deontologicamente scorretta in quanto violava la riservatezza del collega, senza che la necessità di acquisire una prova difensiva potesse costituire una giustificazione valida.
La Corte ha stabilito che la registrazione, anche se effettuata senza consenso, non costituisce una violazione illecita del diritto alla riservatezza se risponde alla necessità di tutelare il diritto di difesa in giudizio.
Pertanto, la decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione centrale per un nuovo esame conforme a tali principi.