Lavoratori intermittenti: nuove regole per il flusso Uniemens
L’INPS, con il messaggio n. 1322 del 18 aprile 2025, aggiorna le regole per la compilazione delle denunce mensili Uniemens dei datori di lavoro privati non agricoli, con riferimento al campo dichiarativo della forza aziendale che costituisce il riferimento per il corretto assetto di alcuni obblighi contributivi.
Elemento Forza aziendale
Nell’elemento obbligatorio “ForzaAziendale” deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.
I lavoratori intermittenti devono essere computati all’interno di tale elemento in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, ed il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.
In ragione del fatto che l’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile.
Per la compilazione dell’elemento “ForzaAziendale” del flusso Uniemens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.
Lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità
A partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità deve essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento.
In questo caso occorre provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in “TipoLavStat”, senza valorizzazione delle settimane.
Pertanto, le Strutture territoriali dell’Istituto non devono più sospendere le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa.