Lavoro dei rider: chiarimenti su inquadramento contrattuale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 9 del 18 aprile 2025, fornisce indicazioni utili alla gestione lavorativa del settore delle piattaforme digitali, tenendo conto della necessità di garantire, in ogni caso, ai lavoratori, un adeguato contenuto di tutela, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale è stipulato il rapporto di lavoro.

Lavoro autonomoIl rapporto può essere qualificato come di lavoro autonomo solo se sussistono i relativi caratteri distintivi:

– Assenza di poteri di controllo, direzione e sanzionatori;

– Reale facoltà del prestatore di non accettare l’incarico di consegna in modo unilaterale. 

E’ in ogni caso necessario garantire un compenso minimo orario, un’indennità integrative pari almeno al 10% del compenso base in caso di lavoro notturno, una copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni.

Lavoro dipendente

La tipologia contrattuale di lavoro subordinato più attinente appare essere quella del lavoro intermittente, sempre in pieno rispetto della disciplina vigente in materia di orario di lavoro.

Con riferimento all’indennità di disponibilità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali osserva che il periodo della prestazione lavorativa da retribuire coincide con il tempo effettivamente impiegato per rendere la prestazione, mentre in relazione al periodo durante il quale al lavoratore è richiesto il collegamento con la piattaforma e fino alla sua disconnessione è riconosciuta l’indennità di disponibilità.

Collaborazioni etero-organizzate

Rientrano tra le collaborazioni etero-organizzate le prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.