CIGS: l’inattività forzata causa danno alla professionalità del lavoratore 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10267 del 2024, ha confermato l’esistenza del danno professionale da inattività prolungata di una lavoratrice in CIGS. 

Ciò sulla base dell’applicazione di criteri di rotazione dei lavoratori in cassa integrazione considerati illegittimi. 

Per questo motivo, il datore di lavoro è stato sanzionato al pagamento di una somma pari al 30% della retribuzione mensile netta, proprio a titolo di danno alla professionalità della lavoratrice, per l’intero periodo di illegittima sospensione. 

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di richiedere il risarcimento del danno alla professionalità per tutto il periodo di illegittima sospensione in CIG. La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, riconoscendo, via equitativa, alla ricorrente la somma pari al 30% della retribuzione mensile netta. 

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la debenza del risarcimento del danno richiesto dalla lavoratrice.