Ferie non autorizzate: assenza ingiustificata, licenziamento legittimo

Con sentenza del 2 aprile 2025, il Tribunale di Perugia – Sezione Lavoro ha statuito che la violazione delle modalità di fruizione delle ferie, accompagnata da un’assenza ingiustificata protratta, legittima il licenziamento per giusta causa, trattandosi di un comportamento idoneo a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

La Corte si è pronunciata sulla legittimità di un licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore che si era assentato dal lavoro senza autorizzazione.

Il lavoratore, assunto a tempo indeterminato con mansioni di autista presso un’azienda di logistica, aveva richiesto un periodo di ferie, per recarsi nel proprio Paese di origine e rinnovare la patente di guida.

Nonostante il diniego espresso da parte aziendale e la proposta di una fruizione alternativa del periodo feriale, il dipendente si era assentato unilateralmente dal lavoro.

La società aveva quindi: contestato l’assenza ingiustificata; disposto la sospensione cautelare dal servizio; proceduto al licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art 2119 del Codice Civile.

Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore, confermando che: la fruizione delle ferie deve essere preventivamente autorizzata dal datore di lavoro (art. 2109 e, nella specie, art. 24 CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione); il dipendente aveva esaurito le ferie maturate per l’anno di riferimento, come risultava dai documenti di paga; non vi era alcuna necessità improrogabile di recarsi all’estero, poiché il rinnovo della patente avrebbe potuto essere effettuato regolarmente in Italia ai sensi dell’art. 136-bis del Codice della Strada.