Sgravi contributivi per contratti di solidarietà accompagnati da CIGS

L’INPS, con il messaggio n. 1765 del 4 giugno 2025, ha diffuso l’elenco delle imprese ammesse a fruire dello sgravio contributivo, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultano conclusi entro il 31 marzo 2024.

Nel dettaglio, le imprese ammesse sono quelle destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2024.

La fruizione dello sgravio (gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile) avviene mediante le operazioni di conguaglio.

Più precisamente nel flusso Uniemens si dovrà inserire nell’elemento “CausaleACredito”, il codice causale già in uso L981, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023” e nell’elemento “SommeACredito”, devono indicare il relativo importo.