Assegno Unico: nuovo servizio di subentro superstite
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1796 del 6 giugno 2025 per rendere possibile l’integrazione della domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) in caso di decesso di uno dei genitori a partire dal 1° giugno 2023 e, nel caso più grave, di decesso di entrambi i genitori o dell’unico genitore per i nuclei monogenitoriali.
Il servizio è stato implementato per consentire al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta.
Nella fase di presentazione della domanda dell’AUU da parte del genitore superstite, il servizio in argomento rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.
In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.
Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da
lavoro, per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, il superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.