Legge 104 e acquisto auto: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, in data 20 marzo 2024, ha risposto ad un quesito da parte di un contribuente per sapere se fosse possibile per un soggetto disabile comprare, dopo quattro anni dal primo acquisto, una seconda auto con Iva agevolata ai sensi della Legge n. 104/1992.

L’Agenzia ha dunque chiarito che in presenza dei requisiti previsti dalla normativa che regola le agevolazioni fiscali per il settore auto concesse alle persone con disabilità, trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile usufruire nuovamente dell’Iva ridotta e della detrazione Irpef per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

Invece, per quanto riguarda le eccezioni, ossia gli ulteriori acquisti che possono essere fatti entro il quadriennio, l’Agenzia precisa che è possibile riottenere i benefici solo se il primo veicolo (acquistato con le agevolazioni) è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA):

 • Perché destinato alla demolizione (a condizione che il veicolo demolito sia cancellato dal PRA);

• Quando è stato rubato e non ritrovato (a condizione che sia esibita al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).