Assoggettamento a contributo previdenziale delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta
La Corte di Cassazione con sentenza n. 15056 del 5 giugno 2025 ha sottolineato che l’esonero contributivo sulle indennità di trasferta non è automatico, ma è legato alla effettiva necessità di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore, escludendo le indennità che non sono vere spese.
La controversia ha ad oggetto il versamento dei contributi previdenziali sulle indennità di trasferta percepite da un dipendente.
La Corte ha precisato che l’esonero contributivo, previsto per le indennità di trasferta rimborsabili per le spese sostenute dal lavoratore, non è automatico per tutte le indennità, ma è subordinato ad una verifica di effettività della spesa sostenuta. In altre parole, se l’indennità di trasferta è di natura fittizia o non è legata a spese vere, non è ammissibile l’esonero contributivo.