Dimissioni implicite: prima sentenza applicativa della nuova norma
Con la sentenza 87 del 5 giugno 2025 il Tribunale ordinario di Trento – Sezione Lavoro si è pronunciato, per la prima volta, sull’applicazione della nuova disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, introdotta dall’art. 19 della Legge n. 203/24 del Decreto legislativo 151/2015, che ha inserito il comma 7-bis all’art. 26.
Una lavoratrice, impiegata a tempo parziale presso una società cooperativa del settore terziario,
aveva ricevuto nel dicembre 2024 una comunicazione aziendale con cui le veniva notificata la cessazione dell’attività in modalità agile e il rientro in presenza dal 31 dicembre 2024.
La lavoratrice aveva chiesto un incontro per esporre le proprie esigenze familiari e organizzative, senza ottenere riscontro. A partire dal 7 gennaio 2025, aveva quindi interrotto la prestazione lavorativa.
Il 13 gennaio 2025, la società aveva comunicato al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento la cessazione del rapporto per dimissioni in forma presuntiva, ai sensi della nuova norma,richiamando l’assenza ingiustificata protrattasi oltre i termini previsti dal ccnl terziario, distribuzione e servizi.
La lavoratrice, con successiva comunicazione, aveva impugnato il recesso, dichiarandolo privo di forma scritta e di procedura disciplinare, manifestando la propria disponibilità al rientro in servizio.
Nel ricorso al Tribunale, la lavoratrice ha chiesto di accertare l’illegittimità della cessazione del rapporto di lavoro, affermando che l’assenza non poteva essere qualificata come dimissione e che il recesso si era concretizzato in assenza di forma scritta e senza contestazione disciplinare.
La società resistente ha invece sostenuto che la risoluzione del rapporto non costituiva un licenziamento, ma una presa d’atto della volontà della dipendente di non riprendere servizio, in
applicazione dell’art. 26, comma 7-bis, D.lgs. 151/2015.
Il Tribunale di Trento ha escluso quindi la sussistenza delle dimissioni presunte per difetto dei requisiti temporali e contrattuali disponendo la reintegrazione, l’indennizzo e il versamento contributivo.