Le novità principali del Ddl Lavoro

Qualora l’assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di indicazione negoziale superiore a cinque giorni, il rapporto si deve ritenere risolto per volontà del lavoratore.

Si tratta di una delle novità rintracciabili nel Ddl del Ministero del Lavoro, che si appresta ad iniziare l’iter parlamentare.  Si oltrepassa, inoltre, l’attuale divieto di lavorare, senza preventiva comunicazione, mentre si percepisce la cassa integrazione.  Gli interventi coinvolgono anche il periodo di prova, che è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro. La durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi e trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi. 

Per lo smart working si conferma la comunicazione semplificata entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo. Oppure entro cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile. Si legittima inoltre l’attività di compliance già applicata dall’Inps per sollecitare l’assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori od omissioni, con un regime sanzionatorio agevolato.